Art. 5
LEGGE 28 marzo 1968, n. 385
In vigore dal 1 gen 1994
La convenzione dovrà regolare:
a) il programma di costruzione delle autostrade concesse;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonchè per i collaudi provvisori e definitivi;
c) la erogazione del contributo con le modalità previste dal successivo articolo 8;
d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonchè di esercizio per tutta la durata della concessione;
e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
f) la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
g) le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facoltà di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;
h) i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;
i)
LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537
.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-28;385#art-5