Art. 5

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

In vigore dal 1 gen 1994
La convenzione dovrà regolare: a) il programma di costruzione delle autostrade concesse; b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonchè per i collaudi provvisori e definitivi; c) la erogazione del contributo con le modalità previste dal successivo articolo 8; d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonchè di esercizio per tutta la durata della concessione; e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario; f) la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro; g) le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facoltà di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia; h) i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione; i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 . COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .
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