Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 385
In vigore dal 28 apr 1968
Alla società "Autostrade" S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall' della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.
L'erogazione del contributo ha luogo con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'articolo 8 della presente legge.
Sono abrogati gli articoli 19, 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
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