Art. 1

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

In vigore dal 28 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società "Autostrade" S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e una commissione parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. La determinazione delle nuove autostrade è subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione. Il decreto previsto nel primo comma è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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