Art. 4

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

In vigore dal 15 ago 1982
Le autostrade indicate all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall' della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell'articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e saranno aperte al traffico entro il 1973. La concessione è accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione. Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma è determinato nelle somme stanziate con l'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463.
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