Art. 6
LEGGE 18 marzo 1968, n. 431
In vigore dal 23 gen 1975
Contributi a province
Il Ministro per la sanità è autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente , contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalità di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;431#art-6