Art. 11

LEGGE 18 marzo 1968, n. 431

In vigore dal 5 mag 1968
Abrogazione È abrogato l'articolo 604, n. 2, del codice di procedura penale per quanto attiene all'obbligo dell'annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di malattie mentali e della revoca di essi nel casellario giudiziario.
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