Art. 12
LEGGE 18 marzo 1968, n. 431
In vigore dal 5 mag 1968
Le amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali psichiatrici, per quanto concerne il numero delle divisioni, provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall' entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI -
REALE - BOSCO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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