Art. 1
LEGGE 18 marzo 1968, n. 431
In vigore dal 5 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Struttura interna dell'ospedale psichiatrico
Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non più di 125 posti-letto.
Storico versioni
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