Art. 2
LEGGE 18 marzo 1968, n. 431
In vigore dal 5 mag 1968
Personale dell'ospedale
Ogni ospedale psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un medico igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un aiuto ed almeno un assistente.
L'ospedale deve inoltre avere il personale idoneo per una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.
Tale personale è assunto per pubblico concorso.
Dovrà essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto.
Fino a quando non verrà diversamente disposto continueranno ad avere vigore le norme che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza, assistenza e quiescenza del personale dipendente dagli ospedali psichiatrici delle province e degli altri enti pubblici.
I regolamenti speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa relative alle nomine del personale, salvo che sia diversamente stabilito da vigenti norme, agli orari di servizio, alle sanzioni disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.
Storico versioni
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