Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 431
In vigore dal 5 mag 1968
Ammissione volontaria e dimissioni
L'ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza e le dimissioni dei ricoverati di autorità.
La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di autorità, ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospedali psichiatrici è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi nei quali il ricovero di autorità sia stato trasformato in volontario.
Tale comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non può formare oggetto di notizia, salva la facoltà di darne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorità dello Stato che ne facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.
Storico versioni
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