Art. 10

LEGGE 18 marzo 1968, n. 431

In vigore dal 5 mag 1968
Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere psichiatriche Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dalla vigente legge sui contributi per le costruzioni ospedaliere e per l'estensione della legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie, nei limiti da queste stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo