Art. 9

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Il consiglio di amministrazione dell'Università in Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due facoltà. Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
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