Art. 8
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facoltà, il rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti dei comitati ordinatori di ciascuna facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il rettore dell'Università in Calabria sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.
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