Art. 12

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro per la pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma quarto del successivo .
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