Art. 18

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Il Ministro per la pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre università e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell' della presente legge, con riferimento anche ad altre facoltà che vi siano interessate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - GUI - PIERACCINI - COLOMBO - MANCINI - PASTORE Visto, il Guardasigilli: REALE
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