Art. 18
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
Il Ministro per la pubblica istruzione estenderà, entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre università e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell' della presente legge, con riferimento anche ad altre facoltà che vi siano interessate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - GUI - PIERACCINI -
COLOMBO - MANCINI -
PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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