Art. 2

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
La facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali. La facoltà di ingegneria sarà ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali. La facoltà di scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali. Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali. Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno: a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione; b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici. Un comitato interfacoltà, presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facoltà interessate e da docenti prescelti dalle facoltà stesse, provvederà all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione. I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso. Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato interfacoltà predetto e il provveditore agli studi competente. Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. Sempre ai fini del presente articolo la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.
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