Art. 6
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:
a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;
b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;
c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università.
In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.
Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università.
Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova università, al quale effettuerà le relative consegne.
La segreteria del comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'università o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti ii comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.
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