Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti facoltà: facoltà di lettere e filosofia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, facoltà di ingegneria e facoltà di scienze economiche e sociali.
L'università ha carattere residenziale.
L'università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto.
L'Università statale in Calabria è compresa tra quelle previste dall', n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Storico versioni
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