Art. 1 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti facoltà: facoltà di lettere e filosofia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, facoltà di ingegneria e facoltà di scienze economiche e sociali. L'università ha carattere residenziale. L'università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto. L'Università statale in Calabria è compresa tra quelle previste dall', n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
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