Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.
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