Art. 13

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti. Gli stanziamenti di cui al successivo art. 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonchè per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature - a fini didattici e residenziali - necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'università per 3.000 studenti. Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 12 mila studenti. I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti. La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta dei consigli di facoltà o, in mancanza, dei comitati ordinatori. Il numero degli studenti ammissibili ad ogni facoltà o corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali. Con analogo decreto il Ministro per la pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al centro residenziale di cui all', terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali: a) residenza della famiglia in Calabria; b) condizioni economiche della famiglia; c) capacità dimostrate negli studi.
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