Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

In vigore dal 16 gen 1971
La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.
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