Art. 3
LEGGE 12 marzo 1968, n. 410
In vigore dal 3 mag 1968
Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.
Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.
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