Art. 2
LEGGE 12 marzo 1968, n. 410
In vigore dal 16 gen 1971
La riscossione di detti contributi si effettua con la applicazione - a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera c) del precedente articolo - di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.
Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.
Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.
La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.
Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.
Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto
o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate
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Storico versioni
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