Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

In vigore dal 3 mag 1968
I proventi delle marche di cui al precedente sono suddivisi tra le tre Casse nel modo seguente: un terzo è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798; i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.
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