Art. 8

LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

In vigore dal 16 gen 1971
Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, nonchè al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonchè alle somme occorrenti per quanto previsto dall' della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - REALE - BOSCO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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