Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 410
In vigore dal 16 gen 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;
detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna
;
b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza
relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta
avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza
relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta
davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonchè davanti alle giunte provinciali amministrative;
c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.
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