Accordo
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1968
.
Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università e dagli Istituti d'istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-7