Art. 7
Accordo

Art. 7

7 / 21
In vigore dal 8 mag 1968
. Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università e dagli Istituti d'istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-7