Accordo
Art. 9
In vigore dal 8 mag 1968
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Le Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le Accademie ed Istituti superiori dei due Paesi per le questioni di reciproco interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-9