Accordo

Art. 13

In vigore dal 8 mag 1968
. Ciascuna Parte contraente favorirà la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e cinematografiche dell'altra Parte nel proprio territorio e accorderà ogni possibile facilitazione alle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre organizzate su basi commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-13

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