Accordo
Art. 13
13 / 21In vigore dal 8 mag 1968
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Ciascuna Parte contraente favorirà la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e cinematografiche dell'altra Parte nel proprio territorio e accorderà ogni possibile facilitazione alle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre organizzate su basi commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-13