Accordo

Art. 17

In vigore dal 8 mag 1968
. Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che si riunirà alternativamente in Italia e in Ungheria: a Roma sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri italiano, o di persona da lui designata; a Budapest sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri ungherese, o di persona da lui designata. La Commissione Mista avrà il compito di elaborare programmi particolareggiati per l'attuazione del presente Accordo nonché di seguirne attentamente la realizzazione favorendo quanto possibile le iniziative di enti ed organizzazioni che svolgono attività previste nell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-17

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