Accordo

Art. 14

In vigore dal 8 mag 1968
. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese. Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procederà ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965. — Testo vigente | Portale Normativo