Accordo
Art. 14
In vigore dal 8 mag 1968
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Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese.
Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procederà ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.
Storico versioni
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