Accordo
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1968
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Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di:
a) esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
b) libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione;
c) microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonché films e materiali d'informazione a carattere scientifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-12