Accordo
Art. 2
In vigore dal 8 mag 1968
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Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:
a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli Istituti Culturali previsti dall' del presente Accordo;
b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica e il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento degli Istituti Culturali in parola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-2