Accordo
Art. 3
In vigore dal 8 mag 1968
.
Le Parti contraenti promuoveranno contatti diretti tra gli Istituti ed Enti scientifico-culturali dei due Paesi, favorendo a tale scopo i viaggi di studio e scambi di delegazioni, di scienziati e tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-18;450#art-a-3