Trattato
Art. 27
In vigore dal 21 apr 1968
Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci viaggianti sotto bandiera dell'altra Parte. Ciò vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi ed altre facilitazioni del genere, nonché per l'applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.
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