Trattato

Art. 27

In vigore dal 21 apr 1968
Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci viaggianti sotto bandiera dell'altra Parte. Ciò vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi ed altre facilitazioni del genere, nonché per l'applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo