Trattato

Art. 28

In vigore dal 21 apr 1968
Qualora una nave di una Parte contraente si arenasse lungo le coste dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse costretta a ricercare rifugio in un porto dell'altra Parte contraente, questa assicurerà alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri, ai beni personali dell'equipaggio e dei passeggeri nonché al carico della nave, la stessa protezione ed assistenza che assicurerebbe in situazioni analoghe ad una nave battente bandiera nazionale. Gli oggetti recuperati dalla nave sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione che non vengano passati al consumo interno. Tali oggetti, anche se non passati al consumo interno, possono essere soggetti a misure di sorveglianza doganale per tutto il periodo della loro permanenza in tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-28

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