Trattato
Art. 30
In vigore dal 21 apr 1968
Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si estendono:
a) alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;
b) ai privilegi concessi alle società per lo sport nautico;
c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
d) al cabotaggio e alla navigazione interna;
e) all'esercizio della pesca;
f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-30