Trattato

Art. 30

In vigore dal 21 apr 1968
Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si estendono: a) alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima; b) ai privilegi concessi alle società per lo sport nautico; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) al cabotaggio e alla navigazione interna; e) all'esercizio della pesca; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-30

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