Trattato

Art. 31

In vigore dal 21 apr 1968
Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo