Trattato
Art. 31
In vigore dal 21 apr 1968
Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-31