Trattato
Art. 35
In vigore dal 21 apr 1968
1. L'espressione "società" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, società commerciali, nonché tutte le altre società ed associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, aventi la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti e legalmente costituite in base alle leggi di tale Parte, indipendentemente dal fatto che la loro attività persegua fini lucrativi o meno e che la responsabilità dei soci e dei membri sia o meno limitata.
2. Lo stato giuridico delle società di una delle Parti contraenti è riconosciuto nel territorio dell'altra Parte.
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