Trattato
Art. 37
In vigore dal 21 apr 1968
Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favorita, non si estendono:
a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
b) ai vantaggi derivanti da unioni doganali (ivi comprese le comunità economiche europee e la zona di libero commercio latino-americano), o da zone di libero scambio o di libero commercio, ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o di libero commercio di cui una delle Parti contraenti sia o divenga parte;
c) ai vantaggi che l'Italia accordi o abbia accordato al Regno Unito di Libia, alla Repubblica Somala, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;
d) ai vantaggi che il Panama accordi o abbia accordato agli Stati Uniti d'America, in relazione alla particolare posizione di questi ultimi nella Zona del Canale di Panama;
e) ai privilegi, e vantaggi che una delle Parti contraenti accordi o abbia accordato in ragione della sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza; ed ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti abbia accordato o accorderà ai Paesi terzi nell'ambito di una Organizzazione internazionale a carattere regionale;
f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni.
In ogni caso, resta fermo quanto disposto all' del presente Trattato in materia di non discriminazione di bandiera.
Storico versioni
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