Trattato
Art. 24
In vigore dal 21 apr 1968
Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente, di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attività commerciali, industriali, di trasporto od altre attività economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potrà pretendere o godere nel territorio stesso, nè per sè nè per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-24