Trattato

Art. 21

In vigore dal 21 apr 1968
Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e della prova di identità, nonché con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita, a meno che esso non costituisca un corrispettivo di servizi resi: a) gli oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione; b) i recipienti normalmente usati in commercio che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e semprechè non siano fatturati per cessione definitiva, vengano importati vuoti per essere riempiti e riesportati o importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti; c) gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farli eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso; d) le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte, alle condizioni da questa stabilite; e) le copie dei film destinati a programmazioni gratuite per finalità artistiche e culturali; f) il materiale cinematografico vario, tra cui le pellicole impressionate, per riprese e lavorazioni di film; g) I prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-21

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