Trattato

Art. 18

In vigore dal 21 apr 1968
Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi e i privilegi da essa accordati o che accorderà in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Ciò si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione o a causa dell'importazione o della esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, regolamentazione doganale e le formalità doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanea, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che sia fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo