Trattato
Art. 22
In vigore dal 21 apr 1968
1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualità, allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si adopereranno al fine di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalità di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorità del Paese esportatore.
2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinché i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore.
3. Le Autorità del Paese importatore avranno il diritto di verificare l'esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identità della merce.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-t-22