Art. 11
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
In vigore dal 27 feb 1968
Chiunque viola le disposizioni di cui agli della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno.
Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.
Chiunque viola le disposizioni di cui all' è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.
Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui all' è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.
Storico versioni
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