Art. 6
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
In vigore dal 27 feb 1968
Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
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