Art. 6

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35

In vigore dal 27 feb 1968
Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo