Art. 10
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
In vigore dal 27 feb 1968
È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-01-27;35#art-10